Comune di Castello di Godego
Portale Istituzionale

 

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 48 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

ART. 49 PRINCIPI DI COOPERAZIONE
1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 50 CONVENZIONI
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 51CONSORZI
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione di un Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi di pubblico interesse, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione istitutiva del consorzio oltre al contenuto prescritto dal successivo comma 3, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART.52 ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

ART. 52 BIS UNIONE DI COMUNI
1. Il Consiglio comunale, ove   sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 53 PARTECIPAZIONE
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza; a tale scopo promuove, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di volontariato opportuni momenti di informazione sulle materie di interesse pubblico locale ed effettua ricerche per acquisire sulle stesse il parere della popolazione.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative anche a livello di borgata e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono riconosciute forme dirette e semplificate di tutela degli interessi mediante il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 54 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento comunale sul procedimento.

ART. 55 ISTANZE
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita in forma scritta entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

ART. 56 PETIZIONI
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione, entro giorni 90 dalla presentazione, è esaminata dall'organo competente il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. Se il termine previsto al comma secondo non é rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui é garantita al soggetto proponente la comunicazione immediata e personale.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 57 PRINCIPIO GENERALE
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini che perseguono finalità di interesse della comunità locale attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 58.
2. Favorisce l'accesso ai dati di cui é in possesso l'amministrazione anche tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, con particolare riguardo al bilancio di previsione.
3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 57 BIS RAPPRESENTANTE DI BORGATA
1. Al fine di valorizzare le diverse realtà presenti nell’ambito del territorio comunale e di permettere la conoscenza diretta delle problematiche più rilevanti riferite alle varie zone del territorio individuate dall’articolo 4 del presente Statuto è istituita la figura del Rappresentante di borgata in rappresentanza dell’Associazione di Borgata.
2. La sua elezione e le modalità di consultazione verranno previste da un apposito regolamento.

ART. 58 ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
1. Il Comune istituisce un apposito Albo ripartito in sezioni distinte per finalità nel quale, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, possono iscriversi le Associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano sul territorio.
2. Ai fini della iscrizione all’Albo comunale le Associazioni e le organizzazioni di volontariato dovranno produrre la documentazione prevista dall’apposito regolamento.
3. Le scelte Amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi rappresentativi delle stesse.
4. Il Comune potrà mettere a disposizione delle Associazioni e organizzazioni di volontariato spazi e locali disciplinandone l'uso mediante apposito regolamento.  
 5. L’iscrizione all’Albo è disposta dal Responsabile designato da Sindaco il quale dovrà verificare, entro il 1 febbraio di ogni anno la persistenza delle condizioni di iscrizione come di seguito prescritto:
a) assenza di lucro;
b) democraticità della struttura e degli incarichi di rappresentanza;
c) elettività e gratuità delle cariche associative;
d) gratuità di tutte le prestazioni fornite;
e) avere almeno 20 associati;
f) pubblicità dei criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

ART. 59 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini anche attraverso la costituzione di un apposito organismo di coordinamento delle varie Associazioni da concordare con le stesse. Tutte le Associazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione dei appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

ART. 59 - BIS ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DI BORGATA
1. Nell’ambito di ogni Borgata, come riconosciute al precedente art. 4  può essere costituito un organismo di partecipazione dei cittadini.
2. Essi vengono riconosciuti dall’Amministrazione comunale come rappresentativi degli interessi generali della realtà territoriale in cui operano se rispondono a tutti i requisiti di cui al precedente art. 58 comma 5 lettere: a, b, c, d, f,  e siano aderiti da almeno il 51% dei maggiorenni residenti nel contesto della Borgata, e le finalità associative siano rispondenti alle esigenze della collettività.
3. La Borgata istituita in Associazione è rappresentata dal proprio Rappresentante democraticamente eletto nel rispetto del proprio Statuto associativo. Il Rappresentante ha facoltà di richiedere di essere ascoltato in Consiglio comunale quando vi sia un ordine del giorno riguardante il Territorio rappresentato.
4. L’Associazione di Borgata ha facoltà di presentare interrogazioni, proposte e petizioni popolari, quando sottoscritte da almeno 51% dei soci aderenti all’Associazione. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a rispondere entro 90 giorni alle istanze formulate.

ART. 60 INCENTIVAZIONE
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativi.

ART. 61PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM
DIRITTI DI ACCESSO

ART. 62 - REFERENDUM
1. Sono previsti referendum consultivi o abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 15 per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Per i referendum hanno diritto di voto gli elettori residenti nel Comune alla data della consultazione. 

ART. 63 EFFETTI DEL REFERENDUM
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 64 DIRITTO DI ACCESSO
1. Ai cittadini singoli o associati e' garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e' applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 65 DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla normativa vigente.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

ART. 66 Il  DIFENSORE  CIVICO
1. Le funzioni del Difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore Civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune. In tale caso il Difensore Civico provinciale assume la denominazione di «Difensore Civico Territoriale» ed è competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
 
ART. 67  (soppresso)
 
ART. 68 (soppresso)
 
ART. 69 (soppresso)
 
ART. 70 (soppresso)
 
ART. 71 (soppresso)
 

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 72 STATUTO
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10% del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare con l'autenticazione delle firme dei proponenti.

ART. 73 REGOLAMENTI
1. Il Comune emana Regolamenti:
   a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
   b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, ad un quinto dei membri del Consiglio ed ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e' divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 74 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 75 ORDINANZE
1. I Responsabili dei servizi sono competenti ad emanare ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 76 NORME TRANSITORIE E FINALI
1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

ART. 77 REVISIONE DELLO STATUTO
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
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