Comune di Castello di Godego
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AGEVOLAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

Pubblicata il 11/02/2020

AGEVOLAZIONI PER RIAPERTURA E AMPLIAMENTO ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARIGIANALI E DI SERVIZI NEI PICCOLI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 20.000 ABITANTI

La novità sull’economia locale è contenuta nell’articolo 30-ter del Decreto Crescita, D.Lgs 30 aprile 2019 n.34, convertito in Legge il 27 Giugno 2019, che consiste nell’erogazione di un contributo calcolato in base ai tributi comunali dovuti e regolarmente versati nell’anno precedente a quello in cui si presenta la richiesta di accesso al beneficio, sino ad arrivare al 100% dell’importo.
LE ATTIVITÀ AMMESSE a beneficiare delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale tramite la riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi e l’ampliamento delle attività già esistenti, devono appartenere a i seguenti settori:
  • Artigianato
  • Turismo
  • Commercio al dettaglio, limitatamente ai soli “esercizi di vicinato” e alle “medie strutture di vendita” di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. N. 114 del 1998, compresa la somministrazione di alimenti e bevande
  • Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero
NON POSSONO BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI:
  • Coloro che subentrano a qualunque titolo, in attività già esistenti e precedentemente interrotte
  • I titolari di attività preesistenti, esercitate anche in forma societaria, che intendono effettuare nuove aperture o riaperture in seguito ad una cessione di attività
  • Le attività “compro oro” le sale scommesse o quelle che al loro interno hanno apparecchi di intrattenimento.
La richiesta di incentivi va presentata al Comune di residenza entro il 28 Febbraio di ogni anno, ( possibile proroga per il primo anno fino al 30 settembre) utilizzando il modello domanda in allegato.
La contribuzione di che trattasi è soggetta al regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed inoltre non è cumulabile con altre agevolazioni aventi la medesima finalità previste da altre normative statali o regionali.
Si provvederà all’erogazione del contributo successivamente all’assegnazione al Comune della corrispondente somma da parte del Ministero competente e l’erogazione dei contributi è comunque subordinata al mantenimento in vigore della normativa statale e dell’effettiva disponibilità delle specifiche risorse stanziate dal Governo.
 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34
 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04303/sg
 

Allegati

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